Statuto

Statuto

 

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1
Costituzione
1. E’ costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata ASLTI ODV, ovvero, per esteso, “Associazione Siciliana Lotta alle Leucemie e ai Tumori dell’Infanzia ODV”. L’Associazione potrà usare in tutte le sue forme di comunicazione insieme al proprio nome anche l’espressione “Liberi di Crescere”.
2.L’associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti si propone la realizzazione di una assistenza globale al bambino e all’adolescente affetto, e/o guarito, da patologie oncoematologiche e da patologie ematologiche non oncologiche, e alla sua famiglia, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce della malattia, del trattamento, dell’accoglienza e assistenza psico-sociale, del reinserimento sociale e della riabilitazione. L’associazione nasce dalla volontà dei genitori di contribuire al miglioramento delle opportunità di cura e delle condizioni di vita dei bambini e adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche, ma è aperta a tutti.
3. Essa si qualifica come Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 e assumerà l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) all’atto dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Art. 2

Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3

Sede
1. L’associazione ha sede legale in Palermo in via Marchese Ugo n.26 e sede operativa presso la U.O. di Onco-ematologia pediatrica dell’A.R.N.A.S. Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo.
2. La sede sociale e operativa potranno essere trasferite in altro luogo con delibera della Assemblea; questa potrà deliberare l’istituzione di sedi secondarie.

Art. 4

Finalità
1. Scopo dell’Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l’Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell’articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera q, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w, art. 5, D. Lgs. 117/17);
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, art. 5, D. Lgs. 117/17).
Nello specifico, l’associazione intende svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) occuparsi dell’assistenza psico-sociale e dell’accoglienza alle famiglie e ai piccoli pazienti, anche organizzando case e centri dedicati;
b) occuparsi dell’assistenza e sostegno psico-sociale, del reinserimento sociale e della riabilitazione dei guariti, anche mediante istituzione di borse di studio, di corsi di formazione;
c) acquistare strumenti ed apparecchiature tecnico-scientifiche e attrezzature logistiche da destinare agli ospedali e centri di cura della Sicilia, ovvero provvedere alla manutenzione ed al potenziamento di quelli già in uso;
d) promuovere la ricerca, sia medica che psico-sociale, anche mediante l’istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione;
e) farsi promotrice presso le Autorità sanitarie e Istituzioni Pubbliche di proposte e programmi per il miglioramento della qualità delle cure e della degenza dei bambini e adolescenti ricoverati e dell’assistenza ai pazienti stessi ed alle loro famiglie, anche raccogliendo segnalazioni dai genitori comunque interessati, anche se non associati;
f) promuovere l’elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione delle patologie oncologiche in età pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilitare la diffusione delle informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;
g) favorire e promuovere con ogni mezzo la donazione del sangue e suoi derivati e del midollo osseo;
h) organizzare convegni e seminari di studio;
i) organizzare corsi di formazione e informazione per genitori, volontari e la collettività in generale;
j) sollecitare e promuovere la partecipazione dei genitori alla vita associativa;
k) concludere accordi con altre associazioni senza fini di lucro con finalità similari per lo svolgimento in comune di una o più iniziative;
l) svolgere attività e concludere operazioni connesse, affini o strumentali a quelle qui indicate, comunque utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. Nei limiti imposti dalla vigente disciplina degli Enti del Terzo Settore e, in genere, del proprio scopo non di lucro, l’Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che sia strumentale o connessa al raggiungimento del dichiarato scopo sociale.
3. L’Associazione, per reperire i mezzi necessari occorrenti ai fini istituzionali, potrà ricevere da privati, enti lucrativi, Istituzioni e altri enti benefici donazioni in denaro o in natura, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. Potrà altresì organizzare manifestazioni di qualunque genere per reperire i mezzi necessari, nonché stipulare accordi, contratti, intese, protocolli, convenzioni ecc, con amministrazioni pubbliche, enti privati, Istituzioni scolastiche, Società, Comitati, altre Associazioni o persone singole, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal Dlgs 117/17

Art. 5

Esercizio finanziario
1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il successivo 30 aprile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche relative al periodo di un anno. E’ composto dal rendiconto gestionale e dallo stato patrimoniale e dalla relazione di missione, ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

Soci e Organi dell’Associazione

Art. 6
Soci
1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e maggiorenni, (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Essi si dividono in tre categorie:
a) Associati volontari ordinari;
b) Associati volontari sostenitori;
c) Associati onorari.
Gli Associati ordinari sono i genitori dei bambini affetti da leucemia o tumore nonché i guariti da tali malattie avute in età pediatrica, che versano la quota contributiva annuale e che cooperano nella organizzazione e gestione dell’ente, in attuazione dei suoi fini istituzionali, prevalentemente verso soggetti terzi.
Gli Associati sostenitori sono coloro che sostengono con il proprio particolare contributo in attività volontaria, beni o denaro l’attività dell’Associazione.
Gli Associati onorari sono le personalità, italiane e straniere, che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e sociali all’attuazione degli scopi dell’Ente.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. I soci ordinari e sostenitori hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall’appartenenza all’Associazione.
4. I soci ordinari e sostenitori si impegnano a partecipare alla vita dell’associazione contribuendo mediante il lavoro volontario e gratuito nelle forme concordate ad essi più congeniali e comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, e mediante il versamento della quota sociale.
5. La condizione di socio ordinario e sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di presentazione di istanza di adesione formulata per iscritto. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
5.1 La condizione di socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e deve essere accettata formalmente per iscritto dal socio proposto.
5.2 Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione o di accettazione della condizione di socio onorario, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti, nonché le deliberazione del Consiglio Direttivo e, può essere escluso o sospeso temporaneamente in caso di loro parziale o totale inosservanza.
6. Oltre che per detta ipotesi di esclusione, i soci cessano di appartenere all’associazione per:
a) dimissioni volontarie;
b) compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio dell’Associazione;
c) morte.
7. Gli associati che, per qualsiasi motivo, hanno cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione. Ugualmente nessun diritto sul fondo comune spetta agli eredi dell’associato defunto.

Art. 7

Organi
1. Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vicepresidente;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• Organo di controllo.
Sono Organi istituiti in caso di obbligo di legge:
• Revisore/società di revisione legale dei conti (ai sensi dell’ art. 31 d. lgs. 117/17).
2. Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del conto consuntivo.
3. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Quando manca la convocazione del Presidente, l’Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote sociali. E’ ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Associato non ne può ricevere più di tre.
5. Le assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con un avviso di convocazione da inoltrare agli associati al domicilio risultante dal libro dei soci, che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’associazione. L’avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione. L’avviso di convocazione deve essere inoltrato con un preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo fax o posta elettronica. In casi di eccezionale urgenza la convocazione può essere effettuata anche mediante affissione dell’avviso nella bacheca della sede operativa dell’associazione, sempre con il medesimo preavviso. Per le assemblee chiamate a deliberare sui bilanci il preavviso di convocazione deve essere di almeno 15 giorni.
6. L’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall’articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del conto e del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
9. Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
b) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione dei conti;
c) approvare il bilancio dell’associazione;
d) determina l’ammontare della quota sociale;
e) deliberare sulla richiesta di riesame del rigetto della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo;
f) promuovere l’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo
9.1 Spetta all’Assemblea straordinaria
a) modificare lo Statuto;
b) sciogliere l’Associazione;
c) determinare la devoluzione del patrimonio;

Art. 9

Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione dell’Associazione con i più ampi ed illimitati poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. E’ composto da cinque a sette membri, scelti fra i Soci. Là dove possibile, almeno due componenti, se i consiglieri sono cinque, o tre, se i consiglieri sono sette, devono essere scelti fra i soci ordinari. E’ facoltà del Presidente invitare nel Consiglio Direttivo un componente non eletto, anche non socio, con funzioni consultive.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per revoca dell’Assemblea. Essi decadono inoltre qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno, un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare, all’occorrenza, secondo le necessità dell’organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri; può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
4. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, verranno nominati secondo l’ordine i primi dei non eletti, il consigliere eletto in sostituzione rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio. In caso venga a mancare la maggioranza, l’Assemblea, nella sua prima seduta utile, provvederà alla ricostituzione del numero dei Consiglieri mediante elezione integrativa;.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno due dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante posta elettronica da inviare ai membri almeno otto giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. In casi di straordinaria urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con affissione dell’avviso nella bacheca della sede operativa dell’associazione sempre con il medesimo preavviso.
6. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal membro presente più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio può compilare un Regolamento da sottoporre alla approvazione della Assemblea per il funzionamento della Associazione. L’osservanza di tale regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 10

Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni, o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio.
2. Egli ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E’ titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei conti e nei depositi della associazione. Vigila sull’adempimento delle deliberazioni di massima dell’Assemblea generale e sul corretto perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione. Può esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Il Presidente che sia decaduto dalla carica e che non sia rieletto, assume, tranne nel caso che sia escluso dalla Associazione o che ne sia dichiarato indegno, la funzione di Past President. Questi rappresenta moralmente l’Associazione e la continuità dell’impegno dei genitori; vigila sull’attività di tutta l’Associazione e del Consiglio direttivo perché non si discosti dagli scopi morali sanciti nel presente Statuto; consiglia il Presidente nell’indirizzo da dare all’attività sociale; partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto laddove non sia stato eletto come consigliere. La funzione di Past President non è incompatibile con la carica di consigliere, e non cessa che con le dimissioni o con la morte o con la espulsione.

Art. 11

Vice Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12

Segretario
Il Segretario ha il compito di curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di redigere i verbali delle sedute della Assemblea e del Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

Art. 13

Tesoriere
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti ed è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli. E’ titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente, nei conti e nei depositi della associazione. Può essere coadiuvato nella tenuta della contabilità, nella redazione della bozza di bilancio nonché per ogni questione fiscale e finanziaria, da un tecnico, anche esterno all’associazione, nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Organo di controllo
L’assemblea delibera anche l’istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d. lgs 117/17 . Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
14.1 Revisione legale dei conti (in caso di obbligo di legge)
Salvo quanto previsto dal punto precedente, l’assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 15

Comitati
1. Il Consiglio può nominare Comitati Tecnici Scientifici e di Assistenza, composti anche da non associati.
2. Il Comitato tecnico-scientifico avrà il coordinamento delle iniziative scientifiche dell’Associazione.
3. Il Comitato di assistenza è l’organo che presiede agli interventi assistenziali alle famiglie dei bambini oncoematologici. Del Comitato di Assistenza fanno parte di diritto il Presidente ed il Segretario.

Art. 16

Coordinatori di sezione
Il Consiglio, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali, può nominare, scegliendoli tra i soci, più coordinatori di sezione che coordineranno, nel territorio di loro provenienza, tutte le attività proprie della Associazione. Di tali iniziative i coordinatori dovranno presentare preventivamente una dettagliata relazione al Consiglio che dovrà comunque deliberare.

Art. 17

Scioglimento
1. L’associazione può essere sciolta dall’assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma del presente Statuto.
2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 c.c. e degli artt. 11-21 disp. Att. c.c. Il patrimonio attivo dopo la liquidazione deve essere devoluto, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 stesso Decreto, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 18

Norme di rinvio e transitorie
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si dovrà fare riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali richiamate nel presente Statuto.